Per l’affidamento (condiviso od esclusivo), quanto conta la distanza tra luogo di residenza del figlio e del genitore non collocatario?

Per l’affidamento (condiviso od esclusivo), quanto conta la distanza tra luogo di residenza del figlio e del genitore non collocatario?
08 Marzo 2017: Per l’affidamento (condiviso od esclusivo), quanto conta la distanza tra luogo di residenza del figlio e del genitore non collocatario? 08 Marzo 2017

L’art. 155 bis c.c. stabilisce che il giudice possa disporre l’affidamento del figlio ad uno solo dei genitori soltanto nei casi in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’”interesse del minore”. Ma nella valutazione complessiva dell’interesse del minore, quanto conta la distanza esistente tra la residenza del figlio e quella del genitore non collocatario? Sul punto, si è pronunciata molte volte sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito, senza però approdare ad una soluzione univoca. Da un lato, infatti, si è affermato che l’affidamento esclusivo dovrebbe essere disposto anche a causa della grande distanza esistente tra il luogo di residenza del figlio e quello del genitore non collocatario (cfr., tra le altre, Corte d’Appello di Roma, sent. 18 aprile 2007; Tribunale di Catanzaro, Sez. II, ord. 26 ottobre 2010). Dall’altro, al contrario, si è stabilito che l’eccessiva lontananza di per sé non precluderebbe l’affidamento condiviso, incidendo al più sui tempi e sulle modalità di visita del minore  (in tal senso: Cass. Civ., Sez. VI, sent. 2 dicembre 2010 n. 24526; Tribunale di Messina, Sez. I, sent.  12 ottobre 2010 n. 2126). La notevole distanza fisica tra i luoghi di residenza, peraltro, potrebbe sempre essere compensata attraverso l’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione quali, ad esempio, cellulari e Internet, a patto però che questo non divenga l’unico modo con cui il genitore si rapporta con il figlio. La stessa Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, infatti, con la recente sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017, ha ribadito come il diritto di visita non possa essere esercitato esclusivamente tramite contatti via cellulare e via Skype. In tal caso, l’affidamento condiviso finirebbe per risultare pregiudizievole per l’interesse del minore stesso (in senso conforme: Tribunale di Caltanissetta, sent. 30 dicembre 2015; Corte d’Appello di Roma, sent. 15 ottobre 2013). In conclusione, dalla giurisprudenza in materia si evince che la decisione in merito all’affidamento esclusivo non dovrebbe dipendere necessariamente dall’esistenza di una significativa distanza tra il luogo di residenza del figlio e quello del genitore non collocatario. Né dal fatto che genitore e figlio, proprio a causa di quella distanza, si debbano rapportare prevalentemente per il tramite di cellulari ed internet. Ciò che conta veramente, quindi, è il superiore interesse del figlio a coltivare, anche con il proprio genitore non collocatario, un rapporto affettivo positivo, equilibrato e concreto.

Altre notizie